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Statuto

STATUTO Ass. Botteghe del Mondo Italia

Associazione Botteghe del Mondo

(approvato dall’Assemblea dei Soci in data 23 settembre 2006)

Art. 1 DENOMINAZIONE
1. È costituita l’Associazione Botteghe del Mondo – Italia per un Commercio Equo e Solidale, con sede in Reggio Emilia, Via Masaccio 21.
2. L’Associazione può istituire altre sedi amministrative in Italia e all’estero.

Art. 2 DURATA
1. L’Associazione non ha scopo di lucro ed ha durata illimitata.

Art. 3 FINALITÀ
1. L’Associazione si ispira ai principi universali della fratellanza e della solidarietà umana e si batte per uno sviluppo sociale equo e dignitoso nel Sud come nel Nord del mondo, nella salvaguardia di ogni differenza etnica, culturale, religiosa.
2. L’Associazione si propone di coordinare le cooperative, botteghe e associazioni che si occupano di Commercio Equo e Solidale già operanti e di favorire la nascita di nuove, intendendo così contribuire ad accrescere la coscienza civile sulle problematiche legate allo sviluppo e modificare i rapporti di sfruttamento e ingiustizia che regolano il commercio tra Nord e Sud del mondo.
3. L’Associazione intende salvaguardare la specificità delle Botteghe del Mondo come canale privilegiato per la diffusione del Commercio Equo e Solidale valorizzando i criteri di equità e sviluppo tramite iniziative quali:
a) la concessione di un marchio di garanzia alle botteghe;
b) il vaglio, il riconoscimento e il sostegno ai loro progetti autonomi;
c) l’ottenimento di riconoscimenti istituzionali a livello locale, nazionale, europeo ed internazionale;
d) il dialogo continuo con le centrali d’Importazione per l’individuazione di linee comuni e concordate di sviluppo del Commercio Equo e Solidale in Italia e nel mondo.
4. L’Associazione, promuovendo il Commercio Equo e Solidale, si impegna a svolgere attività di informazione, formazione ed educazione per contribuire a smascherare e modificare le attuali regole del commercio internazionale responsabili dell’indigenza della maggior parte della popolazione del pianeta e del crescente degrado dell’ambiente.
5. L’Associazione si pone come struttura di servizio anche per quanto riguarda aspetti operativi fiscali e gestionali delle botteghe.

Art. 4 ATTIVITÀ
1. L’Associazione offre coordinamento e formazione per sostenere le botteghe aderenti, tramite la programmazione e la verifica di comuni obiettivi, nell’ambito dell’autonomia dei singoli soci, incentivandone lo sviluppo, offrendo sussidi e consulenze, collegando le botteghe tra di loro e con le pari associazioni esistenti.
2. L’Associazione effettua un lavoro di promozione locale e nazionale per creare nell’opinione pubblica una nuova consapevolezza riguardo a prodotti e progetti del Commercio Equo e Solidale:
a) organizzando eventi di informazione e mobilitazione;
b) producendo materiale informativo sulle problematiche Nord/Sud;
c) promuovendo campagne di sensibilizzazione a livello nazionale e sovranazionale e partecipando a quelle proposte da altri Enti che si occupano di Commercio Equo e Solidale e tematiche collegate.
3. L’Associazione intende collaborare con analoghi organismi esteri e altri soggetti con finalità simili.
4. L’Associazione promuove il contatto e il sostegno ai piccoli produttori decentrati appartenenti a popolazioni svantaggiate e alle organizzazioni di immigrati presenti in Italia.
5. L’Associazione promuove qualsiasi altra attività in conformità con le finalità di cui all’articolo 3.

Art. 5 SOCI
1. Il numero dei soci è illimitato.
2. La domanda di ammissione a socio deve essere presentata per iscritto, unitamente ad una breve descrizione delle proprie attività e finalità, al Consiglio di Amministrazione, al quale spetta di deliberare il merito.
3. I soggetti che intendono aderire all’Associazione devono rispondere ai seguenti requisiti:
a) offrire opportunità di mercato alle organizzazioni di base appartenenti a popolazioni svantaggiate attraverso la vendita dei loro prodotti secondo i criteri del Commercio Equo e Solidale;
b) stimolare la presa di coscienza dei consumatori attraverso un’opera di informazione sui prodotti e sui produttori e svolgere in modo continuativo attività di educazione allo sviluppo;
c) Essere costituiti senza scopo di lucro;
d) rispettare i requisiti previsti dalla Carta d’Identità delle Botteghe del Mondo.

Art. 6 OBBLIGHI DEI SOCI
1. I soci hanno l’obbligo di:
a) versare la quota di iscrizione di € 50,00;
b) versare una quota annuale del fatturato complessivo relativo ai prodotti di commercio equo esolidale dell’anno precedente, il cui importo è deciso dal Consiglio di amministrazione;
c) osservare lo Statuto, i Regolamenti e le deliberazioni degli Organi Sociali;
d) cooperare al raggiungimento dei fini sociali ed astenersi da ogni attività che sia in contrasto con questi e con gli interessi dell’Associazione;
e) operare in piena collaborazione con gli altri soci, attuando ove possibile iniziative comuni.

Art. 7 DIRITTI DEI SOCI
1. I soci hanno diritto di:
a) partecipare, tramite la designazione di un proprio rappresentante, alle deliberazioni dell’assemblea ed alle elezioni delle cariche sociali.
b) usufruire dei servizi e dei vantaggi offerti dall’Associazione nei modi e nei limiti fissati dai regolamenti e dalle deliberazioni degli organi sociali;
c) prendere visione del bilancio annuale e presentare agli organi sociali eventuali osservazioni riferentesi alla gestione sociale.

Art. 8 RECESSO
1. Il vincolo sociale cessa in seguito a recesso volontario, ad esclusione per violazione dello Statuto o ad estinzione del socio.
2. Il socio che intende recedere dall’Associazione deve farne dichiarazione scritta e comunicarla con raccomandata o presentarla al Consiglio di Amministrazione.
3. L’esclusione, oltre che nei casi previsti dalla legge, è deliberata dall’assemblea nei confronti del socio che venga meno all’adempimento degli obblighi derivanti dallo Statuto, dai regolamenti e dalle deliberazioni assembleari, o arrechi in qualunque modo danno morale o materiale all’Associazione, ovvero perda i requisiti per l’ammissione a socio.
4. Contro la delibera dell’assemblea il socio escluso può appellarsi, entro trenta giorni dalla comunicazione avutane, al Collegio di Probiviri, la cui decisione è definitiva.

Art. 9 PATRIMONIO
1. Il patrimonio è costituito:
a) dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell’Associazione;
b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
c) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.
2. Le entrate dell’Associazione sono costituite:
a) dalle quote di iscrizione;
b) dalle quote sociali;
c) dall’utile derivante da organizzazione di manifestazioni o partecipazioni ad esse;
d) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l’attivo sociale.

Art. 10 ESERCIZIO FINANZIARIO
1. L’esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e chiude il 31 dicembre di ogni anno. Entro novanta giorni dalla fine di ogni esercizio verranno predisposti dal Consiglio di Amministrazione il bilancio consuntivo e quello preventivo del successivo esercizio.

Art. 11 ORGANI SOCIALI
1. Sono organi sociali:
a) l’Assemblea dei Soci;
b) il Consiglio di Amministrazione;
c) il Collegio dei Revisori dei Conti
d) il Collegio dei Probiviri.

Art. 12 ASSEMBLEA DEI SOCI
1. L’assemblea è costituita da un rappresentante per ogni socio in regola con il pagamento della quota sociale annua.
2. Ogni socio potrà rappresentare non più di un altro socio a mezzo delega scritta.
3. Ciascun socio ha diritto ad un solo voto.
4. L’assemblea è convocata dal Presidente con congruo preavviso a mezzo comunicazione scritta diretta a ciascun socio contenente le indicazioni del luogo, ora e giorno della riunione ed argomenti da trattare.
5. L’assemblea si riunisce in seduta ordinaria almeno una volta all’anno.
6. Per la validità dell’assemblea è necessaria la presenza della metà più uno degli associati in prima convocazione e qualunque sia il numero di soci in seconda convocazione.
7. Le delibere vengono approvate dalla maggioranza di soci presenti.
8. L’assemblea delibera:
a) l’approvazione del bilancio preventivo e consuntivo;
b) la nomina e/o revoca delle cariche sociali;
c) il numero dei consiglieri di amministrazione;
d) le direttive di ordine generale dell’Associazione e le attività da essa svolte e da svolgere nei vari settori di competenza;
e) le modifiche da apportare al Regolamento dell’Associazione;
f) la nomina del Collegio dei Probiviri;
g) su ogni altro argomento sottoposto alla sua deliberazione.

Art. 13 ASSEMBLEA STRAORDINARIA
1. L’assemblea straordinaria provvede a deliberare:
a) le modifiche da apportare all’Atto costitutivo ed allo Statuto;
b) lo scioglimento dell’Associazione;
c) la devoluzione del patrimonio.

Art. 14 PRESIDENZA
1. L’assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione. In caso di assenza o impedimento del Presidente è presieduta dal Vice Presidente ed in caso di assenza o impedimento anche di questi dal consigliere più anziano.

Art. 15 FUNZIONI DEL PRESIDENTE
1. Il Presidente o in sua assenza il Vice Presidente svolge le seguenti funzioni:
a) ha la firma sociale e la rappresentanza legale dell’Associazione a tutti gli effetti di fronte ai terzi ed in giudizio;
b) convoca e presiede le assemblee dei soci e le riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Art. 16 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
1. L’Associazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di membri compresi tra 3 e 15, eletti dall’assemblea dei soci tra i soci stessi.
2. Il Consiglio resta in carica 3 anni e tutti i membri sono rieleggibili per un massimo di 3 mandati completi.
3. In caso di dimissioni o di recesso di un consigliere il Consiglio provvede nella sua prima riunione alla sostituzione chiedendone la convalida alla prima seduta dell’assemblea.
4. Il Consiglio di Amministrazione nomina nel proprio seno il Presidente ed il Vice Presidente dell’Associazione.
5. Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri nella gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione.
6. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce ordinariamente, presso la sede sociale o altrove, purché in Italia, una volta almeno ogni tre mesi e, in via straordinaria, ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o quando ne sia fatta domanda motivata, con indicazione degli argomenti da trattare, dal Collegio Sindacale oppure da almeno un terzo dei Consiglieri i quali, in caso di necessità, possono provvedere direttamente alla convocazione. La convocazione è fatta dal Presidente con avviso contenente la data, l’ora ed il luogo della convocazione e l’ordine del giorno specifico ed analitico da invar, alternativamente, per raccomandata con avviso di ricevimento (A.R.), telefax o posta elettronica e che dovrà pervenire al domicilio di ciascun Consigliere quindici giorni prima della data fissata per la riunione, salvi i casi di urgenza, per i quali la convocazione può essere fatta con le stesse modalità almeno due giorni prima della riunione. È ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di Amministrazione si tengano in videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti trattati; verificandosi queste condizioni il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario della riunione onde consentire la stesura e sottoscrizione del relativo libro verbale.
Della convocazione deve essere data notizia ai Sindaci Effettivi, con le stesse modalità e nel rispetto dei giorni di preavviso sopra indicati. Le riunioni sono presiedute dal Presidente e sono valide quando intervenga la maggioranza dei componenti

Art. 17 SCIOGLIMENTO
1. Lo scioglimento dell’Associazione dovrà essere deliberato con il voto favorevole di almeno due terzi dei soci.
2. In caso di scioglimento dell’Associazione il patrimonio sarà devoluto ad altri Enti o Associazioni che perseguono finalità analoghe.
3. Per quanto non previsto dal presente Statuto l’Associazione è regolata dalle norme di legge in materia.

Art. 18 CONTROVERSIE
1. Tutte le eventuali controversie sociali tra soci e tra questi e l’Associazione o i suoi organi saranno sottoposte, con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di tre Probiviri, eletti dall’Assemblea tra i soci. Essi giudicheranno ex bono et aequo senza formalità di procedure.
2. Il loro lodo sarà inappellabile.

Art. 19 COLLEGIO DEI REVISORI
1. La gestione dell’Associazione è controllata dal Collegio dei Revisori costituito da 3 membri.
2. I Revisori dovranno accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, redigeranno una relazione ai bilanci annuali, potranno accertare la consistenza di cassa e l’esistenza di valori e titoli di proprietà sociale e potranno procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.

Il presente Statuto è stato così modificato ed approvato dall’Assemblea Straordinaria dei Soci del giorno 23 settembre 2006

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