(approvato dall’Assemblea dei Soci in data 23 settembre 2006)
Art. 1 DENOMINAZIONE
1. È costituita l’Associazione Botteghe del Mondo – Italia per un Commercio Equo e Solidale, con sede in Reggio Emilia, Via Masaccio 21.
2. L’Associazione può istituire altre sedi amministrative in Italia e all’estero.
Art. 2 DURATA
1. L’Associazione non ha scopo di lucro ed ha durata illimitata.
Art. 3 FINALITÀ
- L’Associazione si ispira ai principi universali della fratellanza e della solidarietà umana e si batte per uno sviluppo sociale equo e dignitoso nel Sud come nel Nord del mondo, nella salvaguardia di ogni differenza etnica, culturale, religiosa.
- L’Associazione si propone di coordinare le cooperative, botteghe e associazioni che si occupano di Commercio Equo e Solidale già operanti e di favorire la nascita di nuove, intendendo così contribuire ad accrescere la coscienza civile sulle problematiche legate allo sviluppo e modificare i rapporti di sfruttamento e ingiustizia che regolano il commercio tra Nord e Sud del mondo.
- L’Associazione intende salvaguardare la specificità delle Botteghe del Mondo come canale privilegiato per la diffusione del Commercio Equo e Solidale valorizzando i criteri di equità e sviluppo tramite iniziative quali:
- la concessione di un marchio di garanzia alle botteghe;
- il vaglio, il riconoscimento e il sostegno ai loro progetti autonomi;
- l’ottenimento di riconoscimenti istituzionali a livello locale, nazionale, europeo ed internazionale;
- il dialogo continuo con le centrali d’Importazione per l’individuazione di linee comuni e concordate di sviluppo del Commercio Equo e Solidale in Italia e nel mondo.
- L’Associazione, promuovendo il Commercio Equo e Solidale, si impegna a svolgere attività di informazione, formazione ed educazione per contribuire a smascherare e modificare le attuali regole del commercio internazionale responsabili dell’indigenza della maggior parte della popolazione del pianeta e del crescente degrado dell’ambiente.
- L’Associazione si pone come struttura di servizio anche per quanto riguarda aspetti operativi fiscali e gestionali delle botteghe.
Art. 4 ATTIVITÀ
- L’Associazione offre coordinamento e formazione per sostenere le botteghe aderenti, tramite la programmazione e la verifica di comuni obiettivi, nell’ambito dell’autonomia dei singoli soci, incentivandone lo sviluppo, offrendo sussidi e consulenze, collegando le botteghe tra di loro e con le pari associazioni esistenti.
- L’Associazione effettua un lavoro di promozione locale e nazionale per creare nell’opinione pubblica una nuova consapevolezza riguardo a prodotti e progetti del Commercio Equo e Solidale:
- organizzando eventi di informazione e mobilitazione;
- producendo materiale informativo sulle problematiche Nord/Sud;
- promuovendo campagne di sensibilizzazione a livello nazionale e sovranazionale e partecipando a quelle proposte da altri Enti che si occupano di Commercio Equo e Solidale e tematiche collegate.
- L’Associazione intende collaborare con analoghi organismi esteri e altri soggetti con finalità simili.
- L’Associazione promuove il contatto e il sostegno ai piccoli produttori decentrati appartenenti a popolazioni svantaggiate e alle organizzazioni di immigrati presenti in Italia.
- L’Associazione promuove qualsiasi altra attività in conformità con le finalità di cui all’articolo 3.
Art. 5 SOCI
- Il numero dei soci è illimitato.
- La domanda di ammissione a socio deve essere presentata per iscritto, unitamente ad una breve descrizione delle proprie attività e finalità, al Consiglio di Amministrazione, al quale spetta di deliberare il merito.
- I soggetti che intendono aderire all’Associazione devono rispondere ai seguenti requisiti:
- offrire opportunità di mercato alle organizzazioni di base appartenenti a popolazioni svantaggiate attraverso la vendita dei loro prodotti secondo i criteri del Commercio Equo e Solidale;
- stimolare la presa di coscienza dei consumatori attraverso un’opera di informazione sui prodotti e sui produttori e svolgere in modo continuativo attività di educazione allo sviluppo;
- essere costituiti senza scopo di lucro;
- rispettare i requisiti previsti dalla Carta d’Identità delle Botteghe del Mondo.
Art. 6 OBBLIGHI DEI SOCI
- I soci hanno l’obbligo di:
- versare la quota di iscrizione di € 50,00;
- versare una quota annuale del fatturato complessivo relativo ai prodotti di commercio equo esolidale dell’anno precedente, il cui importo è deciso dal Consiglio di amministrazione;
- osservare lo Statuto, i Regolamenti e le deliberazioni degli Organi Sociali;
- cooperare al raggiungimento dei fini sociali ed astenersi da ogni attività che sia in contrasto con questi e con gli interessi dell’Associazione;
- operare in piena collaborazione con gli altri soci, attuando ove possibile iniziative comuni.
Art. 7 DIRITTI DEI SOCI
- I soci hanno diritto di:
- partecipare, tramite la designazione di un proprio rappresentante, alle deliberazioni dell’assemblea ed alle elezioni delle cariche sociali.
- usufruire dei servizi e dei vantaggi offerti dall’Associazione nei modi e nei limiti fissati dai regolamenti e dalle deliberazioni degli organi sociali;
- prendere visione del bilancio annuale e presentare agli organi sociali eventuali osservazioni riferentesi alla gestione sociale.
Art. 8 RECESSO
- Il vincolo sociale cessa in seguito a recesso volontario, ad esclusione per violazione dello Statuto o ad estinzione del socio.
- Il socio che intende recedere dall’Associazione deve farne dichiarazione scritta e comunicarla con raccomandata o presentarla al Consiglio di Amministrazione.
- L’esclusione, oltre che nei casi previsti dalla legge, è deliberata dall’assemblea nei confronti del socio che venga meno all’adempimento degli obblighi derivanti dallo Statuto, dai regolamenti e dalle deliberazioni assembleari, o arrechi in qualunque modo danno morale o materiale all’Associazione, ovvero perda i requisiti per l’ammissione a socio.
- Contro la delibera dell’assemblea il socio escluso può appellarsi, entro trenta giorni dalla comunicazione avutane, al Collegio di Probiviri, la cui decisione è definitiva.
Art. 9 PATRIMONIO
- Il patrimonio è costituito:
- dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell’Associazione;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.
- Le entrate dell’Associazione sono costituite:
- dalle quote di iscrizione;
- dalle quote sociali;
- dall’utile derivante da organizzazione di manifestazioni o partecipazioni ad esse;
- da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l’attivo sociale.
Art. 10 ESERCIZIO FINANZIARIO
- L’esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e chiude il 31 dicembre di ogni anno. Entro novanta giorni dalla fine di ogni esercizio verranno predisposti dal Consiglio di Amministrazione il bilancio consuntivo e quello preventivo del successivo esercizio.
Art. 11 ORGANI SOCIALI
- Sono organi sociali:
- l’Assemblea dei Soci;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Collegio dei Revisori dei Conti;
- il Collegio dei Probiviri.
Art. 12 ASSEMBLEA DEI SOCI
- L’assemblea è costituita da un rappresentante per ogni socio in regola con il pagamento della quota sociale annua.
- Ogni socio potrà rappresentare non più di un altro socio a mezzo delega scritta.
- Ciascun socio ha diritto ad un solo voto.
- L’assemblea è convocata dal Presidente con congruo preavviso a mezzo comunicazione scritta diretta a ciascun socio contenente le indicazioni del luogo, ora e giorno della riunione ed argomenti da trattare.
- L’assemblea si riunisce in seduta ordinaria almeno una volta all’anno.
- Per la validità dell’assemblea è necessaria la presenza della metà più uno degli associati in prima convocazione e qualunque sia il numero di soci in seconda convocazione.
- Le delibere vengono approvate dalla maggioranza di soci presenti.
- L’assemblea delibera:
- l’approvazione del bilancio preventivo e consuntivo;
- la nomina e/o revoca delle cariche sociali;
- il numero dei consiglieri di amministrazione;
- le direttive di ordine generale dell’Associazione e le attività da essa svolte e da svolgere nei vari settori di competenza;
- le modifiche da apportare al Regolamento dell’Associazione;
- la nomina del Collegio dei Probiviri;
- su ogni altro argomento sottoposto alla sua deliberazione.
Art. 13 ASSEMBLEA STRAORDINARIA
- L’assemblea straordinaria provvede a deliberare:
- le modifiche da apportare all’Atto costitutivo ed allo Statuto;
- lo scioglimento dell’Associazione;
- la devoluzione del patrimonio.
Art. 14 PRESIDENZA
- L’assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione. In caso di assenza o impedimento del Presidente è presieduta dal Vice Presidente ed in caso di assenza o impedimento anche di questi dal consigliere più anziano.
Art. 15 FUNZIONI DEL PRESIDENTE
- Il Presidente o in sua assenza il Vice Presidente svolge le seguenti funzioni:
- ha la firma sociale e la rappresentanza legale dell’Associazione a tutti gli effetti di fronte ai terzi ed in giudizio;
- convoca e presiede le assemblee dei soci e le riunioni del Consiglio di Amministrazione.
Art. 16 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
- L’Associazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di membri compresi tra 3 e 15, eletti dall’assemblea dei soci tra i soci stessi.
- Il Consiglio resta in carica 3 anni e tutti i membri sono rieleggibili per un massimo di 3 mandati completi.
- In caso di dimissioni o di recesso di un consigliere il Consiglio provvede nella sua prima riunione alla sostituzione chiedendone la convalida alla prima seduta dell’assemblea.
- Il Consiglio di Amministrazione nomina nel proprio seno il Presidente ed il Vice Presidente dell’Associazione.
- Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri nella gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione.
- Il Consiglio di Amministrazione si riunisce ordinariamente, presso la sede sociale o altrove, purché in Italia, una volta almeno ogni tre mesi e, in via straordinaria, ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o quando ne sia fatta domanda motivata, con indicazione degli argomenti da trattare, dal Collegio Sindacale oppure da almeno un terzo dei Consiglieri i quali, in caso di necessità, possono provvedere direttamente alla convocazione. La convocazione è fatta dal Presidente con avviso contenente la data, l’ora ed il luogo della convocazione e l’ordine del giorno specifico ed analitico da invar, alternativamente, per raccomandata con avviso di ricevimento (A.R.), telefax o posta elettronica e che dovrà pervenire al domicilio di ciascun Consigliere quindici giorni prima della data fissata per la riunione, salvi i casi di urgenza, per i quali la convocazione può essere fatta con le stesse modalità almeno due giorni prima della riunione. È ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di Amministrazione si tengano in videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti trattati; verificandosi queste condizioni il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario della riunione onde consentire la stesura e sottoscrizione del relativo libro verbale.
Della convocazione deve essere data notizia ai Sindaci Effettivi, con le stesse modalità e nel rispetto dei giorni di preavviso sopra indicati. Le riunioni sono presiedute dal Presidente e sono valide quando intervenga la maggioranza dei componenti
Art. 17 SCIOGLIMENTO
- Lo scioglimento dell’Associazione dovrà essere deliberato con il voto favorevole di almeno due terzi dei soci.
- In caso di scioglimento dell’Associazione il patrimonio sarà devoluto ad altri Enti o Associazioni che perseguono finalità analoghe.
- Per quanto non previsto dal presente Statuto l’Associazione è regolata dalle norme di legge in materia.
Art. 18 CONTROVERSIE
- Tutte le eventuali controversie sociali tra soci e tra questi e l’Associazione o i suoi organi saranno sottoposte, con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di tre Probiviri, eletti dall’Assemblea tra i soci. Essi giudicheranno ex bono et aequo senza formalità di procedure.
- Il loro lodo sarà inappellabile.
Art. 19 COLLEGIO DEI REVISORI
- La gestione dell’Associazione è controllata dal Collegio dei Revisori costituito da 3 membri.
- I Revisori dovranno accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, redigeranno una relazione ai bilanci annuali, potranno accertare la consistenza di cassa e l’esistenza di valori e titoli di proprietà sociale e potranno procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.
Il presente Statuto è stato così modificato ed approvato dall’Assemblea Straordinaria dei Soci del giorno 23 settembre 2006